Capitolo primo: GENERALITÀ
- Art. 1.1 In data 31 maggio 1974 è stata costituita l’Associazione denominata SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE, con sede a Bissone, affiliata alla Federazione Svizzera di nuoto (in seg. FSN).
- Art. 1.2 L’Associazione è apolitica, aconfessionale ed è retta secondo gli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
- Art. 1.3 I colori della società sono il bianco e l’azzurro.
- Art. 1.4 I membri dell’associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e per far fronte ai debiti limitatamente alle quote sociali che vengono fissate annualmente dall’assemblea.
Capitolo secondo: SCOPO
- Art. 2.1 L’associazione ha per scopo la pratica e l’insegnamento delle attività sportive e natatorie riconosciute dalla FSN, dalla Società Svizzera di salvataggio (S.S.S.) e dalla Inter Associazione per il nuoto (I.A.N.) nonché di tutte le attività aventi stretta relazione con l’elemento acqua.
Capitolo terzo: SOCI
- Art. 3.1 I soci si distinguono in attivi, attivi e allievi elite, allievi, attivi liberi, scolari, liberi, sostenitori, contribuenti e onorari.
- Art. 3.2. Il Comitato stabilisce in un regolamento interno le condizioni di adesione alla Società.
- Art. 3.3. Nel regolamento intero vengono pure stabilite le condizioni da realizzare per essere ammesso quale socio della società in una delle categorie descritte al paragrafo 3.1, fatta eccezione per i soci onorari.
- Art. 3.4 Saranno eletti soci onorari quei soci che per la loro attività sportiva od organizzativa, per la loro particolare generosità o svolgendo attività di speciale efficacia, si sono resi benemeriti verso la Società. Questi soci saranno esonerati dal pagamento della tassa sociale.
- Art. 3.5 Le dimissioni dovranno essere comunicate e motivate, mediante lettera raccomandata al comitato entro il 30 settembre di ogni anno.
- 3.5.a Esse hanno effetto per il 30 settembre successivo.
- 3.5.b Le stesse non saranno ritenute valide se il socio dimissionario non è in regola con il pagamento delle quote sociali, nonostante l’invito fattogli per iscritto.
- Art. 3.6 I soci attivi ed allievi che aderiscono alla società dopo il 1. aprile di ogni anno beneficeranno di un sconto sul pagamento delle quote sociali che il Comitato stabilirà uguale per tutti, ritenuto un massimo del 50%.
Capitolo quarto: ORGANIZZAZIONE
- Art. 4.1 Gli organi dell’associazione sono:
- 4.1.a) l’assemblea generale dei soci
- 4.1.b) il comitato
- 4.1.c) l’ufficio di revisione
- 4.1.a Assemblea
- a1 L’Assemblea è l’organo supremo e sovrano dell’Associazione dove tutti i soci hanno diritto di intervenire, formulare proposte, elaborare postulati e richiederne l’approvazione nei modi e nei tempi previsti nel presente statuto.
- a2 Il Comitato convocherà ogni anno, con un preavviso di 14 (quattordici) giorni l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvederà a:
- 1) deliberare sui rendiconti sportivi e finanziari;
- 2) dare scarico agli organi dell’associazione;
- 3) nominare gli organi della società;
- 4) prendere conoscenza dell’attività prevista e del relativo budget;
- 5) nominare soci onorari;
- 6) modificare gli statuti;
- 7) fissare le tasse sociali;
- a3 All’inizio di ogni Assemblea ordinaria verrà nominato un Presidente di sala con il compito di dirigere i lavori fino alla nomina del Presidente della Società.
- a4 Le decisioni vengono di regola prese per alzata di mano a meno che un quarto dei presenti chieda che il voto sia segreto.
- a5 Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
- a6 Per modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- a7 In caso di parità deciderà il voto di chi dirige i lavori in quel momento.
- a8 Ogni socio che ha raggiunto l’età di diciotto anni compiuti, in regola con il pagamento delle tasse sociali, ha diritto di voto in Assemblea e di essere eletto negli organi della Società.
- a9 I minori di 18 anni hanno diritto di intervento e di proposta e per il voto possono farsi rappresentare dai genitori.
- a10 Tutti i soci che adempiono i requisiti di cui all’art. 4.1.a9 hanno diritto di proporre modifiche statutarie facendone domanda scritta al Comitato almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea. In caso di mancato ossequio di detto termine l’Assemblea non potrà deliberare sulla proposta.
- a11 Un’assemblea straordinaria può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato, da almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci o dal Comitato direttamente secondo le necessità.
- a12 Queste assemblee saranno dirette dal Presidente della Società
- 4.1.b. Comitato
- b1 L’Associazione è retta da un Comitato composto da:
- 1) presidente
- 2) responsabile finanze
- 3) responsabili settori sportivi
- 4) eventuali altri membri
- b2 Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri.
- b3 Il vice-presidente verrà designato dal Comitato fra i suoi membri.
- b4 Le cariche di presidente e capo finanze sono le uniche incompatibili fra loro.
- b5 Il Comitato è un organo collegiale che redigerà, per il suo funzionamento, un regolamento interno.
- b6 Il Comitato ha il compito in particolare di prodigarsi affinché tutte le attività siano in sintonia con lo scopo della Società e di elaborare i programmi e i budget dell’Associazione.
- b7 Ogni socio ha diritto di chiedere in ogni momento al Comitato di essere informato sull’operato degli organi dell’Associazione. Questo è tenuto a dare una risposta in merito entro 30 (trenta) giorni.
- 4.1.c Ufficio revisione
- c1 L’Ufficio di revisione è composto da due membri eletti ogni due anni, alternati, ed ha i compiti previsti dalla legge.
Capitolo quinto: DIVERSI
- Art. 5.1 Il Comitato, i capi settore, le commissioni tecniche e gli allenatori possono sospendere l’attività e/o vietare l’accesso ai campi sportivi di un socio che non si sia comportato in maniera civile e sportiva, secondo le modalità di applicazione descritte nel regolamento interno (RI).
- Art. 5.2 Il Comitato ha facoltà di radiare un socio che malgrado diffidato, non provvederà al pagamento delle tasse sociali.
- Art. 5.3 Un socio che per la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all’Associazione potrà essere espulso dall’Assemblea dei soci, su proposta del Comitato.
- Art. 5.4 Per il funzionamento in dettaglio dell’attività della società, il Comitato elaborerà un RI e delle direttive, che saranno inviati ai soci che ne avranno fatta esplicita richiesta.
- Art. 5.5 La Società risponde solo con il patrimonio proprio, ed i singoli soci per l’ammontare della quota sociale annua.
- 5.5.a Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso da un’Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
- 5.5.b In tal caso il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, verrà consegnato al Comune e dovrà servire a creare le basi di un nuovo ente che abbia la pallanuoto ed il nuoto come scopi principali. Il presente statuto revisionato è approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 7 dicembre 1990, ed entra immediatamente in vigore.Esso può essere richiesto da ogni socio al segretariato della società.
Ultima revisione / Dicembre 1990